Modifica alle detrazioni fiscali del 55% dopo l'approvazione del decreto anticrisi

 

Le maggiri differenze rispetto al passato saranno l'eliminazione della retroattività delle nuove norme, allungamento da 3 a 5 anni del periodo nel quale sarà possibile usufruire della detrazione, l'eliminazione dei tetti di spesa e l'obbligo di inviare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Sono queste le modifiche all’articolo 29 del D.L. 185/2008, relativo alla detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, approvate in questi giorni dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Il nuovo comma 6 prevede che, per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui ai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), debbano inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

 Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007.

Sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il suddetto DM 19 febbraio 2007, dovrà essere modificato al fine di semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.